Salvi dalle conseguenze penali anche senza pagare sanzioni e interessi
Per gli omessi versamenti, comunque, occorre saldare il debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10730/2023, ha precisato che – una volta concordato con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (tramite la c.d. “rottamazione”) un piano di pagamento dei debiti tributari attinente anche a rilevanti importi IVA che avevano condotto alla contestazione della fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 – non si può invocare la causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, non si sia provveduto al pagamento integrale del debito tributario, seppure con esclusione di sanzioni e interessi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 74/2000, i delitti di omesso versamento IVA, di ritenute fiscali e di compensazione ...
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