Notifica della cartella valida anche con l’utilizzo di PEC non presente nell’IPA
Si consolida l’orientamento che valorizza il raggiungimento dello scopo
Con la sentenza n. 6015/2023 la Cassazione si è pronunciata, riconoscendone la legittimità, in merito alla notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC da un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici registri e in relazione alla quale mancava la prova dell’invio, non essendo state depositate le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml.
I giudici di legittimità hanno respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente richiamando la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 18 maggio 2022 n. 15979, la quale, pronunciandosi in un caso in cui la notifica era stata inviata da un indirizzo diverso rispetto a quello indicato negli elenchi pubblici previsti dalla legge, ma riportato sul sito istituzionale dell’ente, avevano
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