Omesse IVA e ritenute non punibili senza lo scoglio del dibattimento penale
Il legislatore raccorda la dilazione tributaria con il processo penale
Sulla base della bozza del c.d. “DL bollette”, approvato il 28 marzo dal Consiglio dei Ministri e in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oltre alla posticipazione dei termini inerenti alla tregua fiscale ex L. 197/2022, viene introdotta una importante norma di raccordo tra definizioni fiscali e processo penale per i reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti.
In breve, tali delitti non sono punibili se la definizione viene correttamente perfezionata e se le somme sono interamente estinte senza che a ciò possa ostare l’inizio del dibattimento penale di primo grado.
A differenza di quanto è stato affermato in vari articoli di stampa non sarebbe previsto un condono penale specifico per le definizioni della L.