Limiti al riporto perdite applicabili anche agli altri tax assets
Sono previsti opportuni distinguo per eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE delle società partecipanti alla fusione
Le limitazioni riguardanti il riporto delle perdite nelle fusioni previste dall’art. 172 comma 7 del TUIR, legate alla “vitalità” delle società partecipanti (valutata in base al dato contabile dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente), al patrimonio netto contabile e alle precedenti svalutazioni delle partecipazioni dedotte ai fini fiscali, trovano applicazione, con i dovuti distinguo, anche nei confronti di altri tax asset, la cui natura non risulta esattamente sovrapponibile a quella delle perdite. Si tratta delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE.
La prima rilevante distinzione riguarda l’operatività dei suddetti limiti nell’ambito del consolidato fiscale.
Infatti, per le società incluse in un consolidato, le limitazioni sono in ogni caso
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