Limiti alla «distrazione» dell’avviamento commerciale
Non è sufficiente la semplice affermazione del trasferimento dei principali clienti della società fallita
Vi sono diverse pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato il tema della rilevanza penale della “distrazione” dell’avviamento di una società. Le questioni maggiori si pongono quando tale operazione viene in considerazione come semplice passaggio per la instaurazione di rapporti contrattuali futuri ed eventuali, di uno o più clienti della fallita, alla società o impresa con la quale il medesimo imprenditore prosegua la stessa attività produttiva, come nel caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 19367 depositata ieri.
Secondo un orientamento seguito anche da tale pronuncia non può essere automatico che ogni valore del patrimonio della società fallenda (così dovendosi qualificare quella parte di avviamento rappresentata dalla clientela)
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