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La qualità di socio della srl estinta non comporta automaticamente la successione nei suoi debiti

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 maggio 2023

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 12328, depositata ieri, ha precisato che l’ex socio di una società estinta a seguito della sua cancellazione dal Registro delle imprese non è automaticamente legittimato a proseguire il giudizio in cui la società sia stata parte convenuta prima della sua estinzione.

A seguito dell’estinzione di una società di capitali conseguente alla sua cancellazione, infatti, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale le obbligazioni della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione.

In considerazione di ciò, la sussistenza di un attivo all’esito della liquidazione e la sua ripartizione costituiscono il presupposto necessario affinché l’ex socio assuma la qualità di successore della società e, di conseguenza, la legittimazione ad causam nel giudizio di cui la medesima sia stata parte.

L’ex socio che agisca per contestare la sussistenza di un rapporto obbligatorio in capo a una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese deve, quindi, allegare espressamente di aver ricevuto, in sede di liquidazione della società, beni con riferimento ai quali potrebbe essere chiamato a rispondere, non potendo limitarsi ad agire in giudizio in qualità di socio della società estinta, in quanto tale sua qualità non implica necessariamente una successione nei rapporti debitori della società stessa.

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