Esclusi dall’estromissione agevolata gli immobili utilizzati promiscuamente
Se l’immobile è posseduto in regime di comunione, l’imposta sostitutiva si applica sulla quota del valore di spettanza dell’imprenditore
L’estromissione agevolata prevista per gli imprenditori individuali (art. 1 comma 106 della L. 29 dicembre 2022 n. 197), in scadenza il prossimo 31 maggio, presenta alcune peculiarità in relazione alla determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva.
Si ricorda che il regime agevolativo consente:
- l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione del bene a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Tale regime agevolativo può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece,
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