Danno non duplicabile per il socio unico, amministratore e liquidatore
Il Tribunale di Napoli applica le presunzioni del nuovo art. 2486 comma 2 c.c.
Il Tribunale di Napoli, nell’interessante sentenza n. 7429/2022, ha esaminato la responsabilità del socio unico, prima amministratore e poi liquidatore, di una srl fallita alla luce delle novità apportate dal DLgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa).
Si ricorda, innanzitutto, come, ai sensi dell’art. 2476 comma 1 c.c., gli amministratori di srl rispondano verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, ovvero per non avere osservato, nell’adempimento di tali doveri, la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, come previsto dall’art. 2392 c.c., sulla responsabilità degli amministratori della spa, applicabile, ex art. 12 disp. prel.
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