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In alcuni casi per i termini per proporre i ricorsi amministrativi all’INPS rileva la data della circolare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 maggio 2023

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L’INPS, con il messaggio n. 1900, pubblicato ieri, 23 maggio 2023, è intervenuto per fornire precisazioni in merito alla circolare n. 48, pubblicata lo scorso 17 maggio, concernente il regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto.

Nel messaggio, l’Ente si sofferma sui termini di proposizione dei ricorsi amministrativi, trattati dettagliatamente al § 4 della citata circolare, ove si tiene conto sia delle discipline riguardanti le varie gestioni previdenziali dell’INPS che della tipologia di provvedimento che si intende impugnare.

In particolare, viene posta attenzione al termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, pari a 30 giorni dalla data di ricezione degli stessi: sul punto, l’Istituto precisa che detto termine trova applicazione con riferimento ai provvedimenti in parola notificati successivamente al 17 maggio (data di pubblicazione della circolare); per impugnare in via amministrativa i provvedimenti già notificati anteriormente a tale data è, invece, confermato il termine più lungo, pari a 60 giorni.
Tale previsione è finalizzata a evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento sul termine più lungo di 60 giorni (previsto dal messaggio INPS n. 2939/2013), allineato al termine fissato per la proposizione del ricorso in sede giudiziaria, possano incorrere in incolpevoli decadenze.

Pertanto, una volta concluso il regime transitorio previsto al paragrafo 4 della circolare n. 48/2023 per i ricorsi notificati precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa, le indicazioni fornite con il messaggio n. 2939/2013 dovranno intendersi superate in ragione del termine fissato perentoriamente in 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego di accoglimento parziale.

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