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Lunedì, 5 giugno 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

La «ragione creditoria» incide sul tipo di bancarotta

/ REDAZIONE

Giovedì, 25 maggio 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 22648/2023, riprendendo le indicazioni fornite dalla sentenza n. 32930/2021, ha precisato che gli amministratori o i soci rispondono di bancarotta distrattiva o preferenziale, ai sensi dell’art. 216 del RD 267/42, a seconda della ragione creditoria soddisfatta attraverso il prelievo di somme durante la fase di dissesto della fallita.

Pertanto:
- il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti soci in conto capitale integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché tali versamenti non danno luogo a un credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società;

- il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra la fattispecie di bancarotta preferenziale. In tal caso, infatti, i finanziamenti, non avendo natura di conferimenti di capitale di rischio, rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell’asse patrimoniale;

- il prelievo di somme da parte dell’amministratore a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore della società integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore qualora, per l’assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata e oggettiva valutazione.

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