Sulla tredicesima e sui ratei l’esonero della quota IVS rimane al 2% o 3%
L’incremento di 4 punti del decreto Lavoro vale solo per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, senza effetti sulla tredicesima
L’art. 39 del DL 48/2023 (decreto “Lavoro”) prevede, per il secondo semestre 2023, un incremento di 4 punti percentuali dell’esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’art. 1 comma 281 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero della quota IVS a carico dei lavoratori sarà pari al:
- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità,