I crediti del professionista riscossi dopo la separazione cadono nella comunione «de residuo»
Non rileva che le somme non fossero state percepite al momento dello scioglimento della comunione
I crediti che il coniuge professionista vanta verso i clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate cadono nella comunione differita (o comunione “de residuo”) anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione stessa e ancora non esigibili, se costituiscono il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo di vigenza della comunione legale tra i coniugi. Questo è l’interessante principio espresso dalla Cassazione nell’ordinanza n. 16993, depositata ieri.
Il caso deciso dalla Suprema Corte nasceva dalla separazione, avvenuta nel 1996, di due coniugi che si trovavano in regime di comunione legale, da cui derivava lo scioglimento del regime patrimoniale. La moglie agiva nei confronti dell’ex marito per ...
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