Non tutte le cessioni di metalli preziosi generano reddito imponibile
Sono assoggettate a tassazione solo quelle di metalli preziosi non lavorati o venduti sotto forma di monete
Talvolta può accadere che si decida di vendere metalli e oggetti preziosi (quali gioielli, oro, diamanti) pervenuti per successione o donazione. Occorre quindi interrogarsi sulla disciplina fiscale applicabile.
Ai fini delle imposte sui redditi, la norma di riferimento è l’art. 67 comma 1 lett. c-ter) del TUIR, che riconduce tra i redditi diversi imponibili, tra le altre, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.
Sotto il profilo oggettivo, la disposizione non assoggetta a tassazione tutte le cessioni onerose di metalli preziosi, bensì soltanto quelle che abbiano ad oggetto, alternativamente, metalli preziosi:
- non lavorati (come, ad esempio, i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni e i ...
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