Bancarotta preferenziale per i finanziamenti ai soci subito dopo il pagamento di creditori a rischio
La Cassazione, nella sentenza n. 26250/2023, ha precisato che integra il reato di bancarotta preferenziale la restituzione – effettuata in periodo di insolvenza – al socio dei finanziamenti concessi alla società e che costituiscono crediti liquidi ed esigibili; non sussistono, infatti, motivi che giustifichino la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.
Rispetto a ciò, l’accordo tra società e socio affinché finanzi la stessa per saldare creditori che avrebbero protestato i titoli cambiari in loro possesso, determinando l’impossibilità di proseguire l’attività di impresa, a fronte di un impegno alla restituzione in tempi brevi, proprio perché volto a far ottenere la restituzione della somma prima degli altri creditori, pur in assenza di alcun titolo di prelazione, è affetto da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Si tratta, infatti, di un accordo idoneo a integrare il delitto in questione; ossia il pagamento di un credito in violazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dalla legge sulla base delle cause di prelazione di cui i vari crediti sono eventualmente dotati, con la volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto e con l’accettazione dell’eventualità di un danno per altri, che, nell’ordine suddetto, precedono o, quanto meno, occupano la medesima posizione del creditore soddisfatto.
Peraltro, la necessità di evitare il protesto delle cambiali potrebbe giustificare il ricorso al finanziamento del socio, ma non la sua restituzione quando le cambiali sono state pagate e il pericolo di una istanza di fallimento cessato.
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