L’imposta di soggiorno non integra una prestazione soggetta a IVA
Non può considerarsi percepita in contropartita della fornitura di un servizio, non essendo collegata all’effettivo utilizzo delle strutture
Con la sentenza relativa alla causa C-344/22, pubblicata ieri, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito alla natura ai fini IVA della somma addebitata da un Comune ai visitatori di un impianto termale per il soggiorno, liberamente e gratuitamente accessibile da parte di tutti.
La Corte, interpretando l’art. 2, par. 1 lett. c) della direttiva 2006/112/Ce, ha concluso che la messa a disposizione della struttura termale, a fronte della quale è riscossa l’imposta di soggiorno in base allo statuto comunale, non costituisce una “prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso” e, quindi, non è soggetta ad IVA.
La decisione della Corte poggia, in particolare, sul fatto che l’obbligo di versare tale imposta di soggiorno giornaliera non ...
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