Dipendente della Bce con residenza italiana per tutta la durata dell’incarico
Con la risposta a interpello n. 388/2023 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la presunzione di residenza nel Paese Ue di origine, prevista dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Ue per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea, permane durante tutto il periodo in cui la persona è alle dipendenze dell’istituzione europea.
Il caso riguarda un cittadino italiano che, dall’anno X, svolge attività lavorativa in Germania, come funzionario della Bce; negli anni successivi al trasferimento dall’Italia alla Germania, la persona ha trasferito in Germania anche il proprio centro di interessi vitali con la conseguenza che le ragioni che conducono a vivere in Germania non sono più riconducibili solo ed esclusivamente all’esercizio delle proprie funzioni presso la Bce.
L’art. 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Ue accluso al Trattato sull’Ue e al TFUE prevede che, ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i funzionari e gli agenti dell’Ue i quali, in ragione “esclusivamente” dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui avevano la residenza al momento dell’entrata in servizio, sono considerati come residenti nello Stato di origine qualora esso sia membro dell’Ue.
Tale disposizione, applicabile anche al personale della Bce in virtù dell’art. 22 del medesimo Protocollo, ad avviso dell’Agenzia, va interpretata nel senso per cui il momento rilevante ai fini della verifica della circostanza per cui il trasferimento sia avvenuto esclusivamente in ragione dell’esercizio delle funzioni al servizio dell’Ue è quello di entrata in servizio. A partire da questo momento, opera la presunzione assoluta di residenza nello Stato di origine, con la conseguenza che, precisa l’Agenzia, la persona conserverà la residenza fiscale italiana sino a quando resterà dipendente della Bce e a prescindere dal fatto che, durante tale periodo, abbia deciso di vivere in Germania per ragioni non esclusivamente riconducibili all’esercizio delle sue funzioni presso la Bce.
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