Prestatori di servizi di pagamento con nuovi obblighi anti frodi IVA negli acquisti transfrontalieri
I prestatori dei servizi di pagamento avranno l’obbligo di conservare i dati riguardanti i beneficiari dei pagamenti delle transazioni tra Paesi dell’Ue o tra questi e i Paesi terzi. Dovranno poi trasmettere tali dati all’Agenzia delle Entrate la quale, a sua volta, li inserirà nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per consentire i necessari incroci in ambito Ue per contrastare le frodi IVA negli acquisti transfrontalieri.
Lo prevede il decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri di ieri.
Il testo ha lo scopo di impedire comportamenti fraudolenti nell’assolvimento dell’IVA nelle vendite di beni o servizi a consumatori finali localizzati in Paesi membri diversi da quello del venditore (localizzato in altro Paese membro o in un Paese terzo).
Quanto alle sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi di pagamento, si legge nel comunicato stampa del Governo di ieri, si applicheranno le norme del DLgs. 471/97, relative alle fattispecie di omessa o irregolare conservazione della documentazione fiscale e di omessa o irregolare trasmissione della documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria.
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