Proposta di concordato semplificato modificabile dal debitore
Compatibili con la procedura solo le misure cautelari a tutela del patrimonio
Il concordato semplificato, pur connotato da peculiarità rispetto al concordato preventivo sin dalla fase di accesso (postulando il previo percorso della composizione negoziata), rientra nell’alveo delle procedure concorsuali ed è uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ex art. 2 comma 1 lett. m-bis del DLgs. 14/2019 (cfr. Trib. Bergamo 12 gennaio 2022 e Trib. Milano 16 settembre 2022).
La disciplina di tale procedura è racchiusa nei soli artt. 25-sexies e 25-septies del DLgs. 14/2019 (CCII); essa appare scarna e impone una delicata opera di interpretazione, avvalendosi anche della normativa dettata per il concordato preventivo (cfr. Cass. n. 9730/2023), pur tenendo in debita considerazione la diversità di ratio e di contesto in cui i due istituti possono trovare
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