Confini del credito inesistente da precisare
La definizione del legislatore è vaga, trattandosi di «credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo»
La delega fiscale invita l’Esecutivo a “introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti”.
L’art. 13 del DLgs. 471/97 fornisce una definizione di credito non spettante e di credito inesistente:
- il comma 4 delinea il credito non spettante come quello relativo all’“utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti”;
- il comma 5 considera inesistente “il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
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