Entrambe le parti responsabili se si supera il plafond della lettera d’intento
Il fornitore deve verificare costantemente l’importo delle operazioni non imponibili IVA effettuate
Il plafond IVA indicato nella dichiarazione d’intento rappresenta l’importo massimo di acquisti che un esportatore abituale può effettuare, da un determinato fornitore, beneficiando del regime di non imponibilità.
Salvo successivi incrementi, pertanto, il cedente o prestatore deve astenersi dall’effettuare operazioni senza applicazione dell’IVA per un ammontare maggiore rispetto al plafond che è stato indicato dal cessionario o committente.
In caso contrario, entrambe le parti coinvolte potrebbero essere passibili di sanzioni amministrative.
I soggetti passivi in possesso dello status di “esportatore abituale” possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei limiti del plafond disponibile, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41