Con compensazione impropria nel concordato, la banca può trattenere le somme
Esclusa la cristallizzazione dei crediti con clausola per «incamerare» in favore della banca
La Cassazione n. 28232/2023 è tornata sul tema delle anticipazioni su ricevute bancarie con successiva compensazione delle poste attive e passive nel concordato preventivo, stabilendo che il patto con cui è attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all’esito dell’esecuzione del mandato all’incasso e l’operatività della c.d. compensazione impropria legittimano la banca a trattenere le somme anche se riscosse dopo l’apertura del concordato del debitore (così anche la coeva Cass. n. 28231/2023, si veda “Diritto alla compensazione post concordato legittimo se pattuito” del 10 ottobre 2023).
Nel caso di specie, una società in concordato preventivo agiva nei confronti dell’istituto di credito per chiedere, nell’ambito del ...
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