Disposizione eseguibile dal legittimario anche se lede la quota riservata
L’istituto della cautela sociniana prevede un’eccezione al principio di intangibilità della legittima
Un principio cardine in materia successoria è quello della intangibilità della legittima, enunciato all’art. 457 comma 3 c.c., a mente del quale “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. A tutela di questo principio, l’ordinamento prevede la possibilità, per i legittimari, di agire in riduzione, vale a dire di far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte in vita dal de cuius eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre.
Esistono, peraltro, alcune eccezioni a questa regola, tra cui l’ipotesi di lascito eccedente la porzione disponibile, di cui all’art. 550 c.c. (c.d. “cautela sociniana”) e il legato in sostituzione di legittima ...
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