Metodo presuntivo per l’acconto della sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Possibile utilizzarlo in alternativa al calcolo «storico», ma se l’acconto risulta insufficiente si applicano le sanzioni ex art. 13 del DLgs. 471/97
Con la ris. n. 68 pubblicata ieri, 7 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto, confermando che il sostituto d’imposta ha la possibilità di effettuare un calcolo ’’presuntivo’’ alternativo a quello ’’storico’’.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DLgs. 47/2000, sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%.
L’imposta è determinata e versata con il metodo dell’acconto e del saldo. In particolare, l’acconto è calcolato
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