Spazi assai limitati per la tassazione dei bonifici bancari
L’integrazione immediata di una liberalità indiretta rende applicabile il solo art. 56-bis del DLgs. 346/90
Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 18725/2017) hanno affermato da tempo che civilisticamente il bonifico bancario a scopo liberale non configura una donazione indiretta, bensì una donazione diretta nulla per mancanza di forma: questo in quanto per la donazione, con l’eccezione di quella di modico valore ex art. 783 c.c., l’art. 782 c.c. richiede la forma pubblica e l’art. 48 della L. 89/13 (c.d. “Legge notarile”) richiede anche la presenza di due testimoni.
Su questi presupposti, l’attribuzione realizzata per il tramite, appunto, dei canali bancari potrebbe configurare una fattispecie liberale solo al consolidamento del trasferimento, ad esempio per remissione del debito o decorsi i termini prescrizionali, nella forma della donazione indiretta ...