Nessuna proroga di 85 giorni per gli atti scaduti il 31 dicembre 2022
La sospensione non ha effetto «a cascata» per gli anni successivi
La C.G.T. I Latina 25 ottobre 2023 n. 974/3/23 risulta essere una delle prime sentenze che, in tema di imposte sui redditi, ha ritenuto inapplicabile la sospensione degli 85 giorni ex DL 18/2020 ai termini di decadenza.
Tale sentenza, a nostro avviso assolutamente condivisibile, smonta alla radice la tesi secondo cui ci sarebbe un effetto “a cascata” della menzionata sospensione, negli anni successivi al sopravvento del DL 18/2020.
L’art. 43 del DPR 600/73 sancisce che l’avviso di accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, l’anno 2016 (modello REDDITI 2017) è ordinariamente scaduto il 31 dicembre 2022.
Occorre però considerare l’art. 67 comma 1 del DL