Per i revisori possibile concorso come estranei in bancarotta e falso in bilancio
Il falso nelle relazioni di revisione si colloca al di fuori del perimetro del reato di falso in bilancio
La responsabilità penale dei revisori si differenzia grandemente da quella di amministratori e sindaci. I primi infatti non sono inclusi tra i soggetti che possono commettere un reato di bancarotta e anche la responsabilità per le false relazioni si differenzia dal falso in bilancio vero e proprio.
Su questo tema controverso si sofferma la sentenza n. 47900 depositata ieri dalla Cassazione.
A fronte del fallimento di una spa si era avviato un procedimento per bancarotta societaria (art. 223 comma 2 del RD 267/42) in relazione al reato di falso in bilancio (art. 2621 c.c.), nei confronti del Presidente del CdA, nonché dei due revisori dei conti.
Si contesta qui il fatto di aver esposto nel bilancio ordinario (e nel consolidato) fatti non corrispondenti al vero in modo idoneo a indurre in errore ...
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