Nullo il licenziamento sospeso fino a un anno di età del bambino
Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri opera, per legge, in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza
Il licenziamento intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza è nullo e i suoi effetti non possono essere differiti a un momento successivo al compimento di un anno di età del bambino.
Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord, la n. 4785/2023, chiamato a decidere il caso di un datore di lavoro che, dopo aver intimato a una lavoratrice il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per soppressione della sua posizione lavorativa in data 19 settembre 2022, lo aveva sospeso solo due giorni dopo a fronte della produzione, da parte della lavoratrice licenziata, della documentazione attestante il suo stato di gravidanza. La società aveva quindi evidenziato la sua volontà di far terminare il periodo di sospensione del licenziamento al termine della gravidanza
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