Niente arricchimento senza causa se il rimedio principale è stato perso con colpa
Per le Sezioni Unite la sussidiarietà presuppone la carenza del titolo ab origine
Con la sentenza n. 33954/2023, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. può essere esercitata, nel rispetto della regola della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., ogniqualvolta la domanda alternativa che l’ordinamento mette a disposizione dell’impoverito (sia essa fondata sul contratto, sulla legge ovvero su clausole generali) si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Il ricorso al rimedio generale in esame resta, per contro, precluso qualora la diversa domanda principale sia stata rigettata: per l’intervenuta prescrizione o decadenza del diritto azionato; per la carenza di prova circa il pregiudizio subito; o, ancora, nel caso di nullità del titolo contrattuale derivante
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