Preliminare per immobili da costruire non revocabile nella liquidazione giudiziale
Il beneficio può essere invocato solo se la compravendita avviene al prezzo di mercato
Nella liquidazione giudiziale ricorrono varie esenzioni da azione in revocatoria, tra cui è stata già trattata quella ex art. 166 comma 3 lett. c) del DLgs 14/2019 (CCII), relativa alle compravendite di immobili destinati a “prima casa” o a “sede principale dell’attività”, con possibilità di estendere il beneficio ai relativi preliminari (si veda “Acquisto prima casa o sede di attività non revocabili nella liquidazione giudiziale” dell’11 gennaio 2024).
Tuttavia, è frequente che il preliminare abbia ad oggetto un immobile non ancora ultimato e, anche in tal caso, il legislatore ha disciplinato, mediante il DLgs. 122/2005, varie forme di tutela degli acquirenti nell’ipotesi in cui il venditore-costruttore venga successivamente sottoposto a
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