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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Preliminare per immobili da costruire non revocabile nella liquidazione giudiziale

Il beneficio può essere invocato solo se la compravendita avviene al prezzo di mercato

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 18 gennaio 2024

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Nella liquidazione giudiziale ricorrono varie esenzioni da azione in revocatoria, tra cui è stata già trattata quella ex art. 166 comma 3 lett. c) del DLgs 14/2019 (CCII), relativa alle compravendite di immobili destinati a “prima casa” o a “sede principale dell’attività”, con possibilità di estendere il beneficio ai relativi preliminari (si veda “Acquisto prima casa o sede di attività non revocabili nella liquidazione giudiziale” dell’11 gennaio 2024).

Tuttavia, è frequente che il preliminare abbia ad oggetto un immobile non ancora ultimato e, anche in tal caso, il legislatore ha disciplinato, mediante il DLgs. 122/2005, varie forme di tutela degli acquirenti nell’ipotesi in cui il venditore-costruttore venga successivamente sottoposto a

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