Attestazione del professionista funzionale al voto dei creditori nel concordato
Rilevano anche fatti non adeguatamente esposti nella proposta concordataria e negli allegati
L’attestazione di veridicità dei dati aziendali, di cui all’art. 161 comma 3 del RD 267/42, è prodromica al “consenso informato dei creditori” sulla procedura concordataria, essendo finalizzata a fornire agli stessi una visione chiara ed esaustiva, in modo da comprendere l’iter che ha portato l’imprenditore a interpellarli sulla proposta di concordato.
A tal fine, l’attestazione non può ridursi a un’attività di natura astratta e asettica, dovendo avere una portata esplicativa: l’attestatore, infatti, deve indicare i criteri ricostruttivi impiegati, chiarendo ogni verifica (confermativa o rettificativa) effettuata sui dati emersi dalle scritture contabili e dai loro saldi (unici dati accessibili ai terzi prima del periodo concorsuale).
Per ...
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