Truffa «231» a chi dichiara falsi requisiti per ottenere un incentivo pubblico
Il profitto confiscabile deve essere quantificato nella misura dell’intera somma conseguita
Ancora una volta si pone il tema della confisca “231” nei confronti di un ente a seguito della contestazione di un reato di truffa aggravata, così come richiamato dall’art. 24 del DLgs. 231/2001.
La sentenza n. 1446, depositata ieri dalla Cassazione, assume la medesima posizione di alcune altre pronunce della Suprema Corte su casi analoghi, riguardanti l’erogazione di fondi regionali per l’attuazione di un servizio pubblico (nel caso di specie di trasporto marittimo).
Il tema innanzitutto attiene alla distinzione tra la fattispecie di truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e il meno grave delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).
In proposito la Cassazione precisa che tra gli elementi costitutivi