Solo il testamento incompatibile annulla la dispensa dall’imputazione
La donazione deve avere valore inferiore a quello della disponibile assegnata ad altri dal testatore
Nel nostro ordinamento, la libertà di un soggetto di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere incontra un limite nella c.d. successione necessaria. Esiste, cioè, una porzione del patrimonio ereditario, definita “indisponibile”, riservata ex lege a determinate categorie di superstiti (coniuge, discendenti e, in assenza dei secondi, ascendenti del de cuius).
Di norma, le donazioni ricevute in vita dai legittimari concorrono alla formazione della relativa quota di riserva, tanto che, ai sensi dell’art. 564 comma 2 c.c., qualora un successore necessario, assumendo di essere stato leso nei propri diritti ereditari da una liberalità (donativa o testamentaria) del defunto, agisca in riduzione della medesima, deve prima imputare alla propria quota ...
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