Natura del creditore pubblico irrilevante per la proroga delle misure protettive
Non vi sono differenze rispetto al trattamento riservato ai creditori privati
Con l’ordinanza del 17 ottobre 2023, il Tribunale di Torino ha ritenuto che la natura pubblica dell’ente creditore e dei relativi crediti non giustifichi, in assenza di una normativa speciale contenuta nel DLgs. 14/2019, una diversa efficacia delle misure protettive rispetto al trattamento riservato ai creditori privati.
Nel caso di specie, il creditore pubblico eccepiva l’impossibilità di applicare limitazioni o inibitorie al compimento di atti derivanti dall’applicazione della normativa sulle accise, in ragione degli interessi pubblicistici sottesi alla soddisfazione di tale categoria di crediti.
Secondo il Tribunale, la prospettata ricostruzione non coglie tuttavia nel segno. Le misure protettive vengono definite dall’art. 2 comma 1 lett. p) del DLgs. 14/2019 ...
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