Definito l’incremento della prestazione integrativa per i dipendenti di Alitalia
Con il DM 16 gennaio 2024 del Ministero del Lavoro vengono individuate le modalità per l’erogazione dell’incremento della prestazione integrativa del trattamento ex art. 1 comma 132 della L. 234/2021, prevista dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Si ricorda che il comma 132 stabilisce che il Fondo in questione eroga una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 10 comma 1 del DL 146/2021 – prorogato per ulteriori 12 mesi dal comma 131 – per i dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento.
In particolare, il decreto in commento stabilisce che la misura dell’incremento della prestazione integrativa è tale da aumentare la prestazione dal 60% fino ad un massimo del 73% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale di cui al comma 131, nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
Le domande di accesso all’incremento sono presentate dal datore di lavoro all’INPS e sono prese in considerazione dall’Istituto secondo l’ordine cronologico di presentazione. Lo stesso Istituto è tenuto a erogare le prestazioni integrative direttamente ai lavoratori per un periodo pari alla durata della prestazione integrativa di cui al comma 132, già autorizzata.
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