Impossibile il rilascio della DID ai fini NASpI per i minori di 16 anni
Con il messaggio INPS n. 750 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti circa lo stato di disoccupazione e il limite di età per l’iscrizione ai centri per l’impiego.
L’esplicita previsione normativa relativa al limite massimo di età per l’iscrizione al centro per l’impiego, spiega l’INPS riprendendo il parere del Ministero del Lavoro, riguarda esclusivamente l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 1 comma 1 del DPR 333/2000, mentre non è previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL; ne consegue che i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) – la medesima domanda di indennità equivale al rilascio della predetta dichiarazione – quale presupposto per il riconoscimento delle indennità in esame.
Quanto al limite anagrafico minimo per l’iscrizione al centro per l’impiego, l’art. 1 comma 622 della L. 296/2006 fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età e, come chiarito dall’INPS con il messaggio in esame, tale limite rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.
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