L’atto impugnato può essere depositato dopo la costituzione in giudizio
La Suprema Corte ha confermato che il mancato deposito unitamente al ricorso non ne determina l’inammissibilità
Non è inammissibile il ricorso nel caso in cui, all’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente ometta di depositare l’atto impugnato, in quanto tale documento può essere prodotto nel corso del processo anche su richiesta del giudice, come previsto dall’art. 22 comma 5 del DLgs. 546/92, a mente del quale “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”.
È il principio ribadito dalla sentenza della Cassazione 19 gennaio 2024 n. 2030, con la quale i giudici hanno precisato che “la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal comma 1 dell’art. 22 del DLgs. n. 546
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41