Scorporo dell’IVA per il pagamento parziale del credito
La Cassazione ribadisce l’inscindibilità di imponibile e imposta nelle procedure concorsuali
Con l’ordinanza n. 5294, depositata il 28 febbraio 2024, la Corte di Cassazione si è espressa sulle modalità di determinazione della base imponibile IVA nel caso di pagamento parziale – in sede di riparto dell’attivo – del credito vantato da un professionista nei confronti di un committente assoggettato a una procedura fallimentare.
Richiamando anche il contenuto di un documento di prassi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 127/2008), la Suprema Corte ribadisce il principio di inscindibilità di imponibile e IVA.
Nel caso all’esame dei giudici, un professionista aveva emesso fatture, relative alle prestazioni da esso eseguite, nei confronti di una società che era poi stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale.
In sede di riparto fallimentare, era stato disposto il ...