Fattura valida ai soli fini contabili con codice N2.2
In caso di reverse charge esterno il soggetto non residente può comunque emettere un documento non rilevante ai fini IVA
La circostanza che nell’ambito delle operazioni (rilevanti nel territorio dello Stato) effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadano su quest’ultimo, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell’imposta, specificando che l’IVA afferente all’operazione sarà assolta dal cessionario/committente. In tal caso, la fattura, valida soltanto a fini contabili, può essere emessa in formato elettronico via SdI, riportando, in luogo dell’imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”).
È questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello
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