I giorni di tolleranza operano solo in caso di dichiarazione tempestiva
La dichiarazione tardiva, invece, non ammette ulteriori deroghe
In base a quanto previsto all’art. 3 comma 8 del DPR 322/98, il momento di presentazione della dichiarazione coincide con il giorno in cui la dichiarazione stessa viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica. Ai sensi del successivo comma 10, la prova dell’invio della dichiarazione è data dall’attestazione di ricevimento dell’Agenzia delle Entrate, mentre non è da tenere in considerazione la conferma di trasmissione.
In questa prospettiva si può porre il problema della tempestività della dichiarazione. Sul punto, la prassi ha chiarito che le dichiarazioni trasmesse entro i termini di legge ma scartate dal servizio telematico possono considerarsi tempestive a condizione che siano ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data della comunicazione ...
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