Accesso del debitore al fascicolo fallimentare senza autorizzazione giudiziale
La sua posizione è parificata a quella del comitato dei creditori
Nella liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 199 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), il debitore – al pari dei componenti del comitato dei creditori – ha il diritto di accedere liberamente, quindi senza autorizzazione del giudice delegato, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti del fascicolo informatico della procedura, ad eccezione di quelli di cui il giudice ha ordinato la secretazione “custoditi nel fascicolo riservato”.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Ferrara del 14 febbraio 2024, che, in primo luogo, ricorda come il previgente RD 267/42 non prevedesse alcuna norma sulla formazione del fascicolo (operando l’art. 36 comma 1 disp. att. c.p.c.) e sulla sua consultazione da parte del fallito, dei creditori o di terzi.
Solo con riferimento al comitato ...