Accesso del debitore al fascicolo fallimentare senza autorizzazione giudiziale
La sua posizione è parificata a quella del comitato dei creditori
Nella liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 199 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII), il debitore – al pari dei componenti del comitato dei creditori – ha il diritto di accedere liberamente, quindi senza autorizzazione
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