Agli azionisti di riferimento conviene il voto plurimo
Il Notariato esamina l’istituto alla luce delle modifiche introdotte dalla legge Capitali
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 40-2024/I, analizza gli istituti delle azioni “a voto plurimo”, di cui all’art. 2351 comma 4 c.c., e delle azioni “a voto maggiorato”, di cui all’art. 127-quinquies del DLgs. 58/98, come recentemente modificati, rispettivamente, dagli artt. 13 e 14 della L. 21/2024.
Con riferimento alle azioni a voto plurimo, si rammenta che l’art. 13 della L. 21/2024 ha innalzato da 3 a 10 il numero massimo di voti attribuibile statutariamente a ogni azione ex art. 2351 comma 4 c.c., mentre, in tema di voto maggiorato, l’art. 14 della L. 21/2024, nel riformulare l’art. 127-quinquies del DLgs. 58/98, ha affiancato alla maggiorazione (già prevista in precedenza) fino a un massimo di due voti per ogni azione
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