Per l’abuso del diritto gli atti devono essere preordinati
Le condotte abusive si compongono, in genere, di più operazioni funzionalmente collegate tra loro
Ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000, configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
Generalmente, l’ottenimento di un vantaggio fiscale (indebito) richiede l’esecuzione di almeno due operazioni che, unitariamente considerate, configurano il “disegno abusivo”, la cui esistenza deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria (cfr. art. 10-bis comma 9 della L. 212/2000 e art. 5 della L. 23/2014).
Come riportato infatti anche nella relazione al DLgs. 358/97, che introdusse l’art. 37-bis del DPR 600/73, ora sostituito dal citato art. 10-bis, l’elusione, in genere, non si esaurisce in una operazione, “ma ...