Dopo la transazione sui compensi l’ex amministratore matura il diritto a riceverli
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 11865/2023, ha stabilito che, a fronte del riconoscimento – da parte del nuovo amministratore in carica e dei soci di una srl – del diritto dell’ex amministratore a una somma stabilita di comune accordo per l’attività svolta, la società non può poi affermare che, non essendo stato previsto detto compenso né all’atto di nomina, né nello statuto, né con apposita delibera, dovrebbe da ciò desumersi la volontà dell’attore di assolvere gratuitamente all’incarico.
Si ricorda, infatti, che l’amministratore di società, con l’accettazione della carica, acquista il diritto ad essere ricompensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico; vale a dire che l’attività dallo stesso prestata deve presumersi svolta a titolo oneroso, con onere della società di superare tale presunzione.
Inoltre, a mente dell’art. 2389 c.c., applicabile analogicamente anche alle srl, gli amministratori hanno il diritto a un compenso per l’attività svolta per conto della società. L’ammontare del compenso per l’opera prestata è stabilito dallo statuto, all’atto di nomina o dall’assemblea con successiva e autonoma deliberazione; in difetto di tali manifestazioni deve essere liquidato giudizialmente dal giudice su domanda dell’amministratore.
Rispetto a ciò, è vero che lo statuto può prevedere la gratuità dell’incarico o, trattandosi di diritto disponibile, che lo stesso amministratore può rinunciarvi. Tuttavia, una tale evenienza non risulta presente nel caso di specie.
Il suddetto accordo transattivo, infatti, essendo teso a stabilire proprio la somma dovuta all’ex amministratore, riconosce allo stesso l’esistenza di un siffatto diritto.
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