Contratti conclusi da un intermediario finanziario validi se sottoscritti dal solo cliente
L’art. 117 del Testo unico bancario (TUB) si riferisce a tutti i contratti che, a prescindere dai profili oggettivi, sono stipulati da soggetti ai quali è applicabile la disciplina sulle operazioni e sui servizi bancari e finanziari e, dunque, anche alla società che abbia preso parte a un contratto di factoring con la qualità, non contestata, di intermediaria finanziaria.
Con riguardo ai suddetti contratti trova applicazione il principio di diritto secondo cui, in tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta prescritto, a pena di nullità, dall’art. 117 comma 1 del TUB dev’essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca (o di altro intermediario finanziario), il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12481 pubblicata ieri, la quale, alla luce di quanto esposto sopra, ha escluso la nullità di un contratto di factoring (stipulato da una società in veste di intermediaria finanziaria), erroneamente rilevata dal giudice di merito sull’assunto della sua sottoscrizione da parte del solo cliente, ma non della società intermediaria.