Dazi dovuti per il veicolo della società svizzera se il legale rappresentante risiede nell’Ue
L’esenzione totale dai dazi all’importazione prevista nell’ambito dell’ammissione temporanea di mezzi di trasporto non spetta quando il veicolo, immatricolato al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona giuridica extra Ue, è utilizzato da un soggetto residente nell’Unione, anche se ricopre la carica di legale rappresentante della predetta persona giuridica.
Si tratta del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15208 depositata ieri, 30 maggio 2024.
Il caso esaminato riguarda l’irrogazione di sanzioni amministrative e la confisca di un autoveicolo immatricolato in Svizzera da una società ivi stabilita, che il suo legale rappresentante aveva fatto circolare in Italia.
Si ricorda che l’art. 212 del regolamento (Ue) 2446/2015 riconosce l’esenzione totale dal dazio all’importazione per i mezzi di trasporto stradale, a condizione che:
- siano immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori da tale territorio o, se non sono immatricolati, siano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
- siano utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 214, 215 e 216 del citato regolamento.
La Cassazione ha osservato che tali condizioni non sono alternative tra loro. Pertanto, il requisito richiesto non può essere considerato soddisfatto qualora l’utilizzatore del mezzo, anche se legale rappresentante della persona giuridica intestataria, sia una persona residente, ossia “stabilita” all’interno e non all’esterno del territorio doganale dell’Unione.
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