Esdebitazione con soddisfazione parziale non irrisoria dei creditori concorsuali
Interpretazione estensiva del presupposto oggettivo in linea con il favor debitoris
La Cassazione, con ordinanza n. 15155 depositata ieri, ha rimarcato il principio secondo cui il beneficio dell’esdebitazione, regolato dagli artt. 142 e 143 del RD 267/42, deve essere concesso al debitore fallito – in linea con il favor debitoris che caratterizza l’istituto – anche nel caso di parziale soddisfazione dei creditori concorsuali, purché questi siano stati soddisfatti in percentuale non irrisoria.
Ai fini della valutazione del presupposto oggettivo dell’esdebitazione, consistente nel parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali, l’irrisorietà è tale quando risulta parametrata a percentuali minime e irrilevanti, che, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non siano in grado di rappresentare in concreto, neppure parzialmente, il concetto ...