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Il tempo preparatorio della prestazione è in orario di lavoro se si svolge sotto la direzione datoriale

/ REDAZIONE

Martedì, 18 giugno 2024

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La Suprema Corte, con la sentenza n. 16674 di ieri, 17 giugno 2024, ha chiarito che deve considerarsi invalida, in quanto contraria a norma imperativa, la clausola di un accordo sindacale aziendale che preveda una franchigia temporale, entro la quale sia posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento nonché, al termine della giornata di lavoro, per il tragitto inverso.

Nel caso di specie, in forza di un accordo sindacale aziendale, nell’ambito di una riorganizzazione dell’orario di lavoro, veniva statuito come il tempo della prestazione lavorativa iniziasse al momento di arrivo dei tecnici presso il primo cliente e terminasse alla fine dell’intervento presso l’ultimo; pertanto, il tempo di viaggio necessario per recarsi al domicilio del cliente e quello per tornare alla sede aziendale non veniva più retribuito.

Sulla scorta del dettato dell’art. 1 comma 2 del DLgs. 66/2003, in virtù del quale rientra nel tempo di lavoro – e quindi come tale deve essere retribuito – ogni momento in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni, compresi i tempi per gli spostamenti necessari, la Corte è giunta ad affermare la nullità dell’accordo summenzionato, in quanto contrario a norma imperativa.

In particolare, il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell’orario di lavoro laddove le relative operazioni si svolgano sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, con conseguente nullità degli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale i tempi preparatori, necessari per gli spostamenti dal luogo in cui è situato il mezzo aziendale e il primo intervento, nonché, a fine giornata per il tragitto inverso, siano posti a carico del lavoratori.

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