Il costo della perizia per il bonus investimenti 4.0 non è agevolabile
Secondo l’Agenzia delle Entrate si tratta di un onere il cui sostenimento è richiesto ai soli fini dell’agevolazione
A norma dell’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, in relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (non più “semplice” come per il precedente credito ex L. 160/2019) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, ...