Va garantita la salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi
Il Notariato si è occupato della revoca dell’autorizzazione notarile ex art. 21 del DLgs. 149/2022
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 52-2024/PC, ha affrontato alcune questioni interpretative connesse al comma 6 dell’art. 21 del DLgs. 149/2022, ove si prevede che le autorizzazioni rilasciate dal notaio, ai sensi del comma 1, per la stipula di atti nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere modificate o revocate in ogni tempo dal giudice tutelare, con salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Per il Notariato, la lettera dell’art. 21 comma 6 del DLgs. 149/2022, laddove consente “in ogni tempo” la revoca o modifica dell’autorizzazione notarile, non lascia spazio a dubbi circa il fatto che detti provvedimenti possano essere adottati dal giudice tutelare anche dopo il compimento dell’atto autorizzato. Lo Studio in commento indaga, poi, sulla ratio della revoca dell’autorizzazione notarile dopo il compimento dell’atto autorizzato, evidenziando come questa risponda alla medesima logica di protezione del soggetto debole sottesa, ex ante, al rilascio dell’autorizzazione.
La revoca dell’autorizzazione, mira, cioè, a travolgere gli effetti che in forza dell’atto autorizzato si sono prodotti nella sfera giuridica della persona meritevole di protezione, in quanto non rispondenti all’interesse di quest’ultima. Al riguardo viene precisato che la valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la revoca dell’autorizzazione dev’essere compiuta con esclusivo riferimento alla situazione di fatto esistente nel momento in cui l’autorizzazione medesima è stata rilasciata, senza possibilità di valorizzare eventuali circostanze sopravvenute. Questa interpretazione – osserva lo Studio – ha l’effetto di limitare i casi in cui si può arrivare alla revoca dell’autorizzazione notarile ad atto già compiuto e, per questa via, le problematiche legate all’esigenza di tutela dei terzi che abbiano acquistato diritti in forza e/o in dipendenza di quell’atto.
Su quest’ultimo aspetto, il documento in esame rileva, infatti, che la clausola di salvezza di cui all’art. 21 comma 6 del DLgs. 149/2022 genera svariati dubbi interpretativi. In proposito, viene innanzitutto constatato che la previsione secondo cui la revoca dell’autorizzazione notarile non può arrecare pregiudizio ai diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori tende a contemperare le esigenze di protezione dei soggetti deboli con quelle di tutela del legittimo affidamento riposto dai terzi nella sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, nonché, più in generale, della stabilità delle situazioni giuridiche.
Ciò premesso, l’attenzione del Notariato si sofferma sulla nozione di “terzo” rilevante ai sensi dell’art. 21 comma 6 del DLgs. 149/2022 e afferma che tale termine non è necessariamente indicativo dell’estraneità del soggetto all’atto autorizzato. Infatti, l’estraneità implicata nel concetto in discorso può essere rapportata anche al procedimento che sfocia nell’autorizzazione notarile, con conseguente estensione della tutela anche a coloro che abbiano assunto la qualità di “parte” dell’atto autorizzato.
Viene, inoltre, precisato che ai fini del riconoscimento della veste di terzo i cui diritti – a determinate condizioni – sono insuscettibili di venire travolti dalla revoca dell’autorizzazione notarile posta alla base dell’atto già compiuto (il quale costituisce fonte dei diritti medesimi) è sufficiente che il ruolo di parte dell’atto sia stato assunto in senso “sostanziale”, ossia come destinatario dei relativi effetti. In questa prospettiva, ad esempio, potrebbe beneficiare della tutela ex art. 21 comma 6 del DLgs. 149/2022 anche colui che, con atto separato, abbia accettato una donazione disposta in suo favore dal tutore dell’interdetto su autorizzazione del notaio.
Per lo Studio, dovrebbero ancora essere inclusi nella nozione di terzo rilevante ai sensi della normativa in analisi: coloro che senza partecipare all’atto autorizzato, neppure in senso sostanziale, abbiano pur sempre acquistato diritti in forza di esso (è il caso, ad esempio, dell’erede che abbia visto accresciuta la propria quota in ragione della rinuncia di un altro chiamato autorizzata dal notaio); gli aventi causa di chi abbia acquistato in forza dell’atto autorizzato, anche quando la revoca dell’autorizzazione (successiva all’atto autorizzato) sia anteriore al secondo atto di acquisto.
Infine, quanto agli ulteriori presupposti che assicurano la salvezza dei diritti acquistati dai terzi, il Notariato sostiene l’opportunità di un’interpretazione estensiva, volta a includere nel concetto di “convenzione” anche gli atti a titolo gratuito e i negozi unilaterali e a considerare la “buona fede” quale sinonimo di ignoranza, al momento dell’atto, dei presupposti che avrebbero poi portato alla revoca.
In conclusione, si osserva che le soluzioni proposte mirano a evitare che la revoca dell’autorizzazione notarile possa tradursi in un abnorme travolgimento dei diritti acquistati dai terzi in forza dell’atto autorizzato; travolgimento che atteggiandosi quale disincentivo alla contrattazione con i soggetti bisognosi dell’autorizzazione finirebbe per danneggiare anche questi ultimi.