Credito IVA non riportabile a nuovo se l’attività cessa e poi riprende
La Corte di Giustizia dell’Ue convalida la normativa portoghese che ammette solo il rimborso
È compatibile con la direttiva 2006/112/Ce una legislazione nazionale secondo cui un soggetto passivo, che ha cessato la propria attività economica, non può riportare a un periodo successivo il credito IVA maturato, ma solo chiederlo a rimborso entro 12 mesi dalla data di cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza depositata ieri, 5 dicembre 2024, con riguardo alla causa C-680/23 (Modexel – Consultores e Serviços SA).
Il caso riguarda una società che ha cessato la propria attività nel mese di febbraio 2015 maturando un credito indicato nella dichiarazione IVA. A maggio 2016, tale soggetto ha ripreso la sua attività e compensato la predetta eccedenza con l’imposta
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